Legittima difesa: approvazione con polemica

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Legittima difesa. Il via libera della Camera con soli 225 Sì. Il testo passa al Senato.

Di cosa stiamo parlando, quando discutiamo di reati nelle abitazioni o nei luoghi di lavoro? Un po’ di numeri sull’argomento.
Secondo i dati forniti dalle questure i furti e le rapine nel 2016 sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti.
Milano: nel 2015 erano state 571 le rapine e 28.829 i furti.Le cifre sono scese nel 2016: rispettivamente 436 e 24.135.
Lo stesso vale per Bologna in cui si è avvertito un calo del 20% tra il 2015 e il 2016.
Questi dati trovano eco anche presso altre fonti. Ad esempio l’ultimo «rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria» elaborato dall’Ossif, il centro di ricerca dell’ Associazione bancaria italiana. E’ su questi dati che si dovrebbe fare realmente riferimento quando si legifera.

Quello che invece accade, è che si scrivano norme sulla base della percezione di scarsa sicurezza da parte dell’opinione pubblica, frutto di una strategia politica pervasiva e capillare di una certa destra, che fonda la propria identità politica,il proprio partito, la propria professione, principalmente su questo tema, che, come in un circolo vizioso, ha creato lei stessa. Altrimenti non si spiegherebbero i dati totalmente in contrasto con il percepito pubblico!

Basterebbe un potenziamento, assolutamente necessario ed auspicabile, delle forze dell’ordine per abbassare questa percezione di insicurezza. Aumentando i controlli nelle zone più a rischio, anche attraverso l’utilizzo di open data che possano legittima difesamostrare quali sono le zone maggiormente colpite e con quali caratteristiche, potenziando il sistema di sicurezza cittadina laddove possibile, con telecamere e sistemi integrati ed in rete. In ogni caso, la sicurezza non può e non deve essere una questione demandata al singolo! E’ un compito fondamentale dello Stato!

In generale, capisco che si abbia paura dell’intrusione in abitazione. Io stessa ne ho. Ed io stessa sono vittima ancorché consapevole, del tam tam mediatico sul tema in questione. Non nego che la sera, quando vado a letto, controllo che la porta sia ben chiusa. Tapparelle giù. Qualche sistema di monitoraggio azionato. Poi penso di avere il sonno molto ma molto leggero, di avere abbastanza fiato in gola per svegliare tutto il vicinato, di avere una persona a fianco più coraggiosa di me. E soprattutto penso che la realtà è diversa da come stiamo raffigurando il nostro personale rischio.

I numeri di furti e rapine, come detto, sono in calo. Ma un dato in particolare, per quanto mi riguarda, è certo. Mai mi verrà voglia di tenere un’arma in casa (anche perché non saprei usarla, ed un intruso preparato alla mia eventuale presenza armata la saprebbe usare certamente meglio di me, e se non altro, più tempestivamente).  Mai avrò il coraggio di puntare contro un essere umano un oggetto atto ad offendere. Faccio fatica a puntare il dito, figuriamoci altro.

Ma di una cosa ho paura più di tutte.

Per nessuna ragione vorrei che mio figlio di 5 anni possa imbattersi, anche solo da lontano, in un’arma che non sia una pistola ad acqua o a fulmini (così lui chiama i gommini che si lanciano tra amici, e con cui gioca con me). La sua instancabile curiosità lo porterebbe a cercarla e a volerla toccare, se sapesse che esiste in qualche angolo nascosto della casa. Questo rischio non voglio correrlo. Proprio non ci tengo.

In ogni caso. Non mi siedo né al tavolo dei convinti della giustizia fai da te, né a quello di chi ha la certezza in tasca su questa norma, e chiedo una vostra opinione, su un tema che oggi sembra essere centrale. E che, per la delicatezza che riveste, va trattato davvero con le pinze. Se c’è una cosa che non invidio affatto agli Stati Uniti, è il numero di armi in circolazione. E non vorrei che in questo l’italia rincorra il paese a stelle e strisce. La legge per come è stata scritta, amplia di un pochetto l’alveo della legittima difesa, intervenendo sugli articoli 52 e 59 del codice penale, considerando sempre legittima la difesa in alcuni casi (le modifiche al codice penale le trovate in fondo a questo mio commento/articolo). Voi, fino a che punto vi spingereste? Siamo consapevoli che esiste un punto di non ritorno? E quando scatta? Domande dalle tante risposte…

-MM-

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Di seguito la norma approvata alla Camera. Articoli 52 e 59 del codice penale 

Articolo 52 codice penale

52. Difesa legittima.
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.
Nei casi di cui al secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione (3).
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Capo II
Delle circostanze del reato

Articolo 59 codice penale

59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (1).
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (2).
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [c.p. 43].
Nei casi di cui all’articolo 52, secondo e terzo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.

Art. 1-bis.(articolo aggiuntivo)
(Onorari e spese del difensore).
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello Stato.
1-bis. Per la liquidazione dell’onorario e delle spese di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in euro 295.200 euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Fonte vignette: http://espresso.repubblica.it/altan

2017-05-05T12:14:50+00:00