DURC: altro che smaterializzato!

durc-appalti-privatiParliamo tanto di digitalizzare la Pubblica Amministrazione e poi,  per smantellare la burocrazia cartacea produciamo lungaggini e inefficienze digitali!

Mi riferisco in particolare all’obbligo di presentazione del DURC, il Documento Unico di regolarità contributiva, che le imprese devono possedere per attestare la propria regolarità  nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Diversi sono i soggetti che possono richiederlo:

  • l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari);
  • le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
  • gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
  • le SOA (Società Organismi Attestazione – Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).

La regolarità contributiva è fondamentale per poter partecipare a tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:

  • In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
  • per l’aggiudicazione dell’appalto, dove pretesa;
  • per la stipula del contratto;
  • per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
  • per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
  • per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
  • per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell’inizio dei lavori;
  • per il rilascio dell’ attestazione SOA;
  • per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;
  • per l’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

E’ facile intuire quanti documenti, ritardi, perdite di tempo lungaggini ne scaturiscano.

Infatti, si sono resi necessari, nel tempo diversi interventi legislativi al fine di semplificare le modalità di rilascio e gli adempimenti da parte delle imprese.

Quelli tuttora vigenti sono rappresentati dal Decreto Fare e dal Decreto Lavoro.

La Legge di conversione n. 98/2013 del Decreto legge n.69/2013 (c.d. Decreto Fare) ha esteso la validità del DURC da 90 a 120 giorni, prevedendo che il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione, ma solo per le fasi fondamentali del contratto che necessita di un nuovo Durc.

Di conseguenza, in base a questa legge, nel corso dei 120 giorni di validità, il Durc può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.

Il Decreto Fare inoltre ha previsto che, fino al 31 dicembre 2014, le stesse regole dovessero essere applicate anche al settore privato.

La legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78 del Decreto- legge n.34/2014 (c.d. Decreto Lavoro), rappresenta un ulteriore passo avanti e introduce in via definitiva nel nostro ordinamento la c.d. smaterializzazione del DURC.

Tale provvedimento si colloca nel più ampio disegno di semplificazione degli adempimenti delle imprese e delle disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione.

In particolare l’art. 4 del D.L 34/2014 convertito dalla Legge n.78/2014, prevede che le imprese possano verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva sia nei confronti dell’INPS che dell’INAIL; a queste si aggiunge anche la verifica in tempo reale della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, per quelle imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia.

La validità degli esiti dell’interrogazione è fissata in 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovunque previsto.

La norma contenuta nel secondo comma dell’art. 4 della Legge n.78/2014 prevede che le ipotesi di esclusione siano determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanza da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Nel frattempo però nessun ministero si è espresso e così, nel settore privato, non sono state prorogate le disposizioni del Decreto del Fare: infatti, dal primo gennaio 2015, la validità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) scende da 120 a 90 giorni. Pertanto da tale data, il Durc ha una durata diversa a seconda che sia chiesto per operare nel settore degli appalti pubblici o in quello dei lavori privati.

Forse è inutile dirvi quanto complicato sia richiedere il documento per via telematica: pin diversi per ogni portale, macchinosi procedimenti per effettuare il Login…quasi quanto recarsi direttamente ad uno sportello INPS o INAIL.

Da tempo, insieme a cittadini, imprese e associazioni di categoria, denuncio la necessità della soppressione o dell’accorpamento degli adempimenti burocratici perché riteniamo che le politiche di semplificazione rappresentano un fattore cruciale per la competitività e lo sviluppo del Paese, in ogni suo settore produttivo e commerciale, nonché per il pieno godimento dei diritti di cittadinanza.

Così, ancora una volta, mi sono rivolta al Governo, attraverso un’interrogazione parlamentare, chiedendo lumi sullo stato di attuazione del Decreto Lavoro e, qualora fosse opportuno, l’adozione di misure normative che consentano una reale semplificazione, attraverso una sostanziale unificazione degli adempimenti nei settori pubblico e privato e dei codici identificativi di accesso ai portali della pubblica amministrazione o ad essa collegati.

Attendiamo fiduciosi.

Seguitemi.

2016-02-06T16:11:48+00:00