Investment compact: ciò che ancora manca

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Qualche giorno fa vi ho raccontato quali risultati fossi riuscita ad ottenere  alla Camera, nelle commissioni Attività produttive e Finanze, in relazione  alla Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Vi aggiorno su ciò che abbiamo chiesto durante il dibattito in Aula.

Per quanto riguarda l’articolo 3, che, nella prima versione, autorizzava  SACE Spa all’esercizio del credito diretto per supportare l’export , l’internazionalizzazione e la competitività dell’economia italiana, è stato modificato in favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa, che direttamente o tramite la Sace Spa, svolgera l’esercizio del credito diretto. Questa attività potrà essere svolta anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

Avrei voluto che  l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese fosse affidata alla collaborazione tra SACE SPA (che fornisce servizi assicurativi e l’accesso al credito alle aziende italiane in merito alle loro transazioni internazionali ed investimenti all’estero) e SIMEST SPA (che consente alle imprese italiane l’accesso alle agevolazioni – contributi agli interessi – per il finanziamento della propria quota di partecipazione nelle imprese fuori dall’Unione Europea).

Per quanto riguarda l’articolo 4, il testo del provvedimento uscito dalle Commissioni, è notevolmente migliorato.

Come avevo già avuto modo di comunicarvi in un precedente post abbiamo consentito anche alle PMI innovative la possibilità di raccogliere fondi attraverso portali internet.

Quello che speravo fosse approvato e che auspico il Governo prenda in considerazione sono le seguenti misure:

l’innalzamento dei limiti relativi alle operazioni di equity crowdfunding (raccolta fondi su internet ) per le PMI innovative: Chiediamo che la Consob stabilisca, , il valore massimo di 5.000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine a di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche;

eliminazione del vincolo di meno di 7 anni di anzianità per godere dei benefici attribuiti alle PMI innovative;

l’estensione alle PMI innovative delle Misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati (credito d’imposta per assunzioni personale), delle Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative e delle disposizioni relative alla Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa decadenza dei requisiti e attività di controllo (diritto fallimentare);

– che venga riconosciuto un credito di imposta per l’acquisto di marchi e brevetti europei validati in Italia;

-che una PMI sia definita innovativa qualora abbia come attività prevalente l’elaborazione di software che consenta l’accrescimento del know how tecnologico per altre imprese attraverso la diffusione di prodotti con le seguenti licenze open source. 

Su quest’ultimo punto sono riuscita a strappare l’impegno del Governo attraverso l’approvazione di un ordine del giorno, a valutare l’opportunità di adottare nei prossimi provvedimenti legislativi, misure che valorizzino e sostengano le imprese che sviluppano tecnologie e software che accrescano il know how della collettività mediante la condivisione della tecnica e della conoscenza. 

Il motivo che mi porta ad una modifica della normativa che definisce quando una impresa è o meno innovativa, è il requisito 3) della norma, ovvero il fatto che non può essere affatto sufficiente che l’impresa sia licenziataria di un software afferente al proprio oggetto sociale e attività d’impresa. Lo ritengo un criterio troppo blando ed anacronistico. Il fatto poi che questo software debba essere depositato presso il registro dei sotware lo è ancora di più. Questo registro infatti è detenuto dalla Siae, e non difende le aziende negli abusi di utilizzo del proprio prodotto. La Siae non controlla i software, e diventa un adempimento meramente burocratico.

Qui il link alla legge, a pagina 51 vi è il criterio numero 3) che vado a modificare con il mio emendamento.

L’innovazione è altro. L’innovazione è anche il valore aggiunto che do alla mia società. E rilasciare un sorgente DEVE ESSERE UN CRITERIO CHE DEFINISCE IL CARATTERE INNOVATIVO DI UN’OPERA.

Di seguito una serie di miei interventi in questo decreto.
Continuate a seguirmi.
-mm-
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DL 3 2015 intervento

DL 3 2015 intervento

2016-02-07T14:53:45+00:00